Cassation appeal dismissed as manifestly unfounded due to adequate lower court reasoning on sentence substitution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the lower court provided adequate reasoning for refusing to substitute custodial sentences with controlled liberty or semi-detention. The appellant challenged a reform of a conviction for false certification of identity, arguing against the specific sentencing decision. The court rejected this claim as manifestly unfounded, citing established jurisprudence regarding the discretion of territorial courts in sentencing matters.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the lower court's decision to refuse sentence substitution is adequately motivated and consistent with binding precedent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOYISS SAKHO nato il 10/03/1998 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha riformato - assolvendo l'imputato da uno solo dei reati a lui contestati e rideterminando la pena - la pronuncia con la quale il Tribunale di Genova aveva condannato Moyiss Sakho per vari episodi di falsa attestazione a pubblico ufficiale sull'identità (art. 495 cod. pen.); - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto di non sostituire la pena detentiva con la libertà controllata o la semidetenzione, in considerazione della personalità dell'imputato, fornendo sul punto una motivazione adeguata e conforme alla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente