Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and mere repetition of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Mariano Ficano inadmissible and ordered him to pay court costs. Ficano argued that the Court of Appeal violated the law regarding his criminal liability for theft of electricity, but the court found his arguments were merely a repetition of those already rejected in the second instance. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to provide specific, new grounds for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds cited are not specific, do not address the merits of the case, and merely repeat arguments already examined and rejected by the lower courts.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICANO MARIANO nato a PALERMO il 16/08/1950 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 7845/2023 Rilevato che l'imputato Mariano Ficano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di c:ondanna per il reato di furto monoaggravato di energia elettrica; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto emettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere