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Ordinanza — n. 36484/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming factual error, ruling only legal issues are reviewable in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36484/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Simone Pio Scarano inadmissible for challenging a partial reform of his conviction for aggravated personal injuries. Scarano argued the lower court's reasoning was incorrect, but the Court held that mere factual grievances cannot be raised in a legality proceeding. Consequently, the appeal was rejected because the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate evidence or substitute its own factual conclusions for those of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 365, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: In proceedings for legality, mere grievances regarding the evaluation of evidence are inadmissible, as the Court of Cassation cannot conduct a factual review or substitute its own conclusions for those of the judge of the merits.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassazione Factual Review Prohibition Inadmissible Appeal Judge of Merits Authority abbandono del procedimento per truffa bancarotta fraudolenta falsificazione di valori di bollo ufficiali

Disposizioni normative citate

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Art. 365, c. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARANO SIMONE PIO nato a LUCERA il 06/06/1994 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 7564/2023 Rilevato che l'imputato Simone Pio Scarano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di lesioni personali aggravate; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente conl:esta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; nel giudizio di legittimità, invero, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consi