Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper fact re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of criminal responsibility and the denial of generic mitigating circumstances, claiming procedural errors and a need for re-evaluation of evidence. The court rejected these claims because the arguments merely repeated those made in the appellate court without specific critique and sought a factual re-evaluation reserved exclusively for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must contain specific and arguable criticisms of the lower court's reasoning; the court cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence for that of the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAIMO FILIPPO ANTONIO nato a CATANIA il 13/06/1957 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Alaimo Filippo Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 216 primo comma n. 2 r.d. n. 267/42; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono indeducibili in questa sede perché fondati su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi dunque i suddetti motivi considerare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. in particolare pag. 3 sent. impugnata e pag. 5 sent. primo grado, che integrano una c.d. doppia conforme sulla responsabilità, a riguardo dell'inverosimiglianza e pretestuosità della versione difensiva dell'imputato poggiata sull'impossibilità di accedere ai locali, nella sua disponibilità perché ivi era operativa l'impresa fallita, in cui si trovava la documentazione contabile,, da consegnare alla curatela); ritenuto che, in ogni caso, detti motivi siano volti a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rammentato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell