Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36287/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest lack of grounds and failure to address lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36287/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by El Arrouch Ahmed inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a reduced sentence for drug trafficking, arguing for a recognized mitigating circumstance of collaboration and contesting the confiscation of seized funds. The court rejected these claims as manifestly unfounded because the lower court had already adequately addressed and dismissed these specific arguments in its detailed reasoning, rendering the appeal's repetition without substantive engagement legally insufficient.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, particularly when it merely reiterates issues already decided by the lower court without engaging with the specific arguments and reasoning provided by the judges of merit.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded drug trafficking collaboration mitigation confiscation of assets procedural costs lower court reasoning allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990
del Tribunale di Bologna il 9 maggio 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di detenzione illecita di cocaina e di cannabis (capo A: art. 73, comma 1-bis, del d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ARROUCH AHMED nato il 26/03/1975 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione El Arrouch Ahmed ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Bologna il 9 maggio 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di detenzione illecita di cocaina e di cannabis (capo A: art. 73, comma 1-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), di cessione di hashish (capo B: art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990) e di cessione di cocaina (capo C: art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990), fatti tutti commessi tra agosto e novembre 2017, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche, con l'aumento per la continuazione ed operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, oltre alla confisca del denaro in sequestro, ebbene, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.

Il ricorrente si affida a due motivi con cui denuncia violazione di legge in ragione del mancato riconoscimento dell'invocata attenuante della collaborazione di cui al comma 7 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e della — ritenuta illegittimità della confisca del denaro sequestrato all'imputato. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso trascura, infatti, che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione idonea, non incongrua né illogica, che si rinviene alle pp. 2-4 della sentenza impugnata, le stesse questioni, che vengono meramente reiterata dal ricorrente senza, tuttavia, confrontarsi effettivamente con gli argomenti svolti dai Giudici di merito, i quali hanno spiegato, quanto alla circostanza attenuante, il limitato valore del comportamento collaborativo e, in relazione alla confisca, l'assenza di lecite fonti di reddito in capo all'imputato.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 lug