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Ordinanza — n. 36159/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction for abandoning stolen goods during flight.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36159/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for theft and the legal qualification of the act, but the court found these arguments to be mere factual complaints rather than legal violations. The court upheld the lower court's finding that the brief duration of possession after abandoning the stolen item did not negate the consummation of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.; The abandonment of stolen goods during flight does not negate the consummation of theft, as the brief duration of possession is legally irrelevant to the completion of the offense.

Parole chiave

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theft consummation abandonment of goods possession duration criminal appeal inadmissible appeal codice penale Corte di Cassazione tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n. 2 e 7 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33605 del 17/6/2022
Sez. 5, n. 33605 del 17/6/2022, T., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAISA VASILE nato a OKNA( ROMANIA) il 14/12/1981 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Paisa Vasile avverso la senl:enza della Corte di Appello di Potenza che ha confermato la condanna riportata dal predetto in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e censura vizi motivazionali del provvedimento impugnato in relazione all'affermazione di responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto ed è manifestamente infondato; invero il giudice di merito ha seguito un iter logico immune da censure e conforme con la disamina dei dati probatori in ordine al coinvolgimento dell' odierno ricorrente nel furto;

3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto in furto consumato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è manifestamente infondato; in effetti il giudice di merito ha evidenziato, con iter logico immune da censure, che l'oggetto dell'illecita sottrazione è stato abbandonato durante la fuga, quindi una volta avvenuto l'impossessamento, sia pur per breve tempo (sul punto è molto chiara la sentenza di primo grado). Nella giurisprudenza della Corte di cassazione, si richiamano, in proposito, i principi consolidati in tema di irrilevanza della breve durata del possesso da parte dell'autore del delitto (cfr. Sez. 5, n. 33605 del 17/6/2022, T., Rv. 283544, da ultimo);

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il