Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal criticism and merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued against the conviction for aggravated assault and resistance to a public official, claiming erroneous legal application and lack of mitigating circumstances. The court rejected these grounds because they merely repeated arguments already dismissed in the appellate court without providing specific, reasoned legal criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to provide specific, reasoned legal criticism of the lower court's decision, merely reiterating arguments already rejected without addressing the typical function of a substantive legal critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANI IBRAHIM nato il 01/01/1991 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; (46 OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Dani Ibrahim avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali aggravate e di resistenza a pubblico ufficiale;
2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 6), è anche manifestamente infondato, perché inerente a asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato;
3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato e rivalutativo senza che la Corte d'Appello abbia manifestato illogicità motivazionali nel suo provvedimento (vedi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui si è chiarito che non vi fosse un risarcimento integrale del danno patito dalla vittima con conseguente esclusione della circostanza attenuante comune in questione);
4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am Così deciso