Italian Supreme Court dismisses appeal as facts-based arguments are inadmissible in cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Stefano Gismondi's appeal against his conviction for drunk driving inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate blood test results and lacked motivation regarding the sentence, but the court ruled these were factual disputes. Since the first ground was clearly based on facts rather than law, and the second ground was deemed insufficient, the appeal was rejected without substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they are based on factual disputes rather than legal errors, requiring the appellant to demonstrate a lack of logical motivation in the judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GISMONDI STEFANO nato a IMOLA il 24/05/1961 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gismondi Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, aggravato dalla provocazione di incidente stradale (Borgo Tossignano, 11/07/2017). Considerato che il primo motivo (responsabilità penale; elemento oggettivo del reato; mancanza di motivazione su esiti probatori decisivi; contraddittorietà della motivazione; modalità dell'accertamento ematico e valenza probatoria; potere del giudice nella valutazione del dato scientifico; incongrua valutazione degli esiti della consulenza tecnica; incompatibilità tra le evidenze probatorie e le argomentazioni di cui in sentenza) non è consentito in sede di legittimità perché articolato sul piano del fatto, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica e corretta in diritto (pp. 2,3); e che la medesima valutazione di adeguatezza della sentenza impugnata (pp. 3, 4) deve essere fatta con riguardo al secondo motivo (carenza di motivazione con riguardo alla pena applicata nel massimo edittale; nuovo giudizio sul punto);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.NII. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Prede