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Sentenza — n. 35979/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls aggravated theft conviction due to lack of private prosecution complaint under new law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35979/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment confirming a conviction for aggravated theft without remittal. The appellant argued that the new law extended private prosecution requirements to this offense, noting the absence of a formal complaint in court records. The court agreed, ruling that without a valid complaint, the criminal action cannot proceed, thereby absorbing the remaining appeal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 2 e 7 cod. pen.; The aggravated theft offense is now procedible by private complaint, and a conviction stands only if a formal complaint has been filed; otherwise, the prosecution is barred.

Parole chiave

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aggravated theft private prosecution lack of complaint procedibility Cassation annulment recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 2 e 7 cod. pen.
150/2022, risulta fondato in quanto il furto aggravato ex art. 625 n. 2 e 7 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PICCIOTTO CARMELO nato a PALERMO il 22/11/1992 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 1° giugno 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Carmelo Picciotto per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, con cui eccepisce l'estensione del regime di procedibilità a querela alla fattispecie di furto in contestazione ad opera del d.lgs. 150/2022, risulta fondato in quanto il furto aggravato ex art. 625 n. 2 e 7 cod. pen.

è oggi procedibile a querela di parte e si rileva, nel caso de quo, la mancanza dell'atto di denunzia querela in atti e la Procura della Repubblica di Palermo, interpellata a tal fine, ha risposto, con nota del 9 maggio 2023, che non risulta essere stata sporta querela; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela, risultando assorbito il secondo motivo di ricorso;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per difetto di querela. Così deciso il