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Ordinanza — n. 35931/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of argument and failure to prove special damage mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35931/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Accetta Ludovico inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant the mitigation of special damage under Article 62(4) of the Penal Code, arguing it was an error of law. The court rejected this claim as the appeal was merely a repetitive restatement of arguments already dismissed at the second instance without providing new substantive criticism.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to perform the critical function of arguing against the lower court's decision and is based solely on the repetition of previously refuted grounds.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special damage mitigation lack of argumentation repetition of grounds appellate review standards altri reati altri capi d'accusa gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 707 cod. pen
Rilevato che Accetta Ludovico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che, dichiarando non doversi procedere in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCETTA LUDOVICO nato a PALERMO il 17/11/1981 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;

41. Rilevato che Accetta Ludovico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che, dichiarando non doversi procedere in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. (capo b), perché estinta per intervenuta prescrizione, e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di due delitti di furto, uno pluriaggravato e l'altro aggravato; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è aspecifico perché fondato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito; il motivo, dunque, è soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, ed è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha congruamente motivato il diniego dell'attenuante attraverso il riferimento alla gravità del fatto ed alla natura e caratteristiche del bene sottratto, significative di non irrisorio valore (si veda, in particolare, la prima parte di pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec