Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of merit review and insufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of guilt for burglary and the denial of mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first ground constituted prohibited criticism of the evidence already reviewed by the trial judge, while the second ground failed as the lower court provided sufficient references to the decisive elements in its reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against judgments of merit are inadmissible if they merely criticize the evidence or lack a specific ground for inadmissibility, provided the lower court's reasoning sufficiently addresses the decisive elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC ANTONIO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 19/10/1992 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; Rilevato che Jovanovic Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 16/11/2022 (a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione per questioni processuali), che ha confermato la pronunzia di primo grado, cori la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta inosservanza delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura (incertezza del quadro probatorio) già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda, in particolare, la prima parte di pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circ:ostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, l'ultima parte di pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e d'ella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis