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Ordinanza — n. 35777/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding sentencing and denial of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35777/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Massimo Fusari inadmissible due to a lack of specific arguments regarding sentencing and the denial of mitigating circumstances. Fusari challenged the lower court's confirmation of a conviction for receiving stolen goods, arguing against the application of recidivism and the severity of the penalty. The court rejected these claims, noting that the appeal merely repeated points already adequately addressed and dismissed by the appellate court without logical or legal flaws.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 648 cod. pen.: An appeal lacking specificity by merely reproducing points already adequately examined and dismissed by the lower court is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity sentencing review recidivism mitigation Cassation procedure contraffazione di merci origine delle merci prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 648, fourth paragraph, cod. pen.
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 21 giugno 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Cremona aveva condannato Massimo Fusari alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione, con riconoscimento dell'attenuante ex art. 648, quarto comma, cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019
sul punto Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017
276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSARI MASSIMO nato a OFFANENGO il 01/06/1966 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 21 giugno 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Cremona aveva condannato Massimo Fusari alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione, con riconoscimento dell'attenuante ex art. 648, quarto comma, cod. pen. equivalente alla recidiva. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena inflitta e al diniego delle attenuanti in regime di prevalenza sulla recidiva contestata, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagina 4, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ribadito l'irrilevanza e l'infondatezza degli elementi già evocati dall'imputato con l'atto di appello e ha sottolineato come la gravità del fatto e la sua negativa personalità, avuto riguardo alle numerose e recenti condanne per reati contro il patrimonio, rendessero congruo il bilanciamento operato dal primo giudice, ribadito altresì che, quando la pena - come nel caso di specie - si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso