Italian Court dismisses appeals against robbery convictions, citing established case law on accessory roles and property value.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Kamel Azzouz and Salah Karim inadmissible. The appellants argued for leniency based on their minor roles and the low value of stolen items, but the court found these arguments repetitive of the appellate court's reasoning. The court rejected the claims because established jurisprudence holds that being a lookout does not constitute a minor contribution, and property value must be weighed against the harm to the victim's person.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 114 cod. pen.; Art. 115 cod. pen.: The court establishes that a lookout's role does not qualify as a minor contribution to the crime, and property value alone is insufficient for leniency when the offense involves violence against a person.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KAMEL AZZOUZ nato il 02/01/1950 SALAH KARIM nato il 20/04/1990 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 19 dicembre 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Genova aveva condannato Kamel Azzouz e Salah Karinn alle pene ritenute di giustizia per concorso nel reato di rapina impropria aggravata. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di Kamel Azzouz, con il quale genericamente si lamenta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza della condotta dell'imputato nella realizzazione del reato, è meramente riproduttivo di profili di censura già oggetto dell'atto di appello, puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, che a pagina 2 ha sottolineato che il ruolo di palo svolto dal prevenuto era risultato necessitato e prioritario, essendosi svolto il fatto in pieno centro cittadino e in un orario in cui le strade erano frequentate; osservato, peraltro, che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non può riconoscersi l'attenuante ex art. 114 cod. pen. a colui che abbia svolto la funzione di "palo", in quanto il suo contributo, anche se di importanza minore rispetto a quella dei correi, facilita la realizzazione dell'attività criminosa, rafforzando l'efficienza dell'opera degli esecutori materiali e garantendo loro l'impunità (Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Stefani, Rv. 281312 - 02); considerato che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di Salah Karim, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è altresì privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già valutati e motivatamente respinti dalla Corte di appello (si veda, in particolare, pag. 2 sul valore del cellulare che si aggiunge a quello della banconota) e comunque è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della suddetta attenuante nei delitti di rapina ed estorsione, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei suddetti reati, che ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.
Ne consegue che l'attenuante va riconosciuta solo se la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez.
2. n.45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend