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Ordinanza — n. 35772/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical argument and late submission of aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35772/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Pasquale Fioccola's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant failed to provide a critical legal argument regarding the lower court's reasoning on criminal responsibility, instead offering generic assertions. Furthermore, the court rejected the request to exclude an aggravating circumstance because it was raised only during the hearing rather than in the appeal act, violating procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 364, cod. proc. pen.: Appeals must contain critical arguments linking facts to law; questions omitted by the appellate court are inadmissible unless raised in the appeal act or obvious ex officio.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical argument procedural omission aggravating circumstance cassation procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione obbligo di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
271750) era stata sollecitata solo in udienza, in sede di conclusioni, e non nell'atto di appello, ove si erano chieste l'assoluzione dell'imputato e la riduzione della pena con i benefici di legge: secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod.
Art. 364, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci
Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv.
Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella
267611); considerato che l'esclusione della circostanza aggravante (che costituisce punto autonomo della decisione: v., ad es., Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv.
Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, Scavone
282413; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, Scavone, Rv.
Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco
Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana
Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv.
Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B.
279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni
270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIOCCOLA PASQUALE nato a MARIGLIANO il 27/07/1968 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 10 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia, pronunciata il 19 dicembre 2012, che aveva condannato Pasquale Fioccola alla pena ritenuta di giustizia per il reato di usura aggravata continuata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità e, in ogni caso, è privo di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito; osservato che la Corte di merito, con una motivazione coerente e logicamente corretta (v., in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), ha adeguatamente esaminato e poi disatteso le doglianze difensive, mentre il ricorrente si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche, senza indicare in modo chiaro e preciso gli elementi fondanti le proprie censure, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112), dovendosi altresì ribadire che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521;

Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611); considerato che l'esclusione della circostanza aggravante (che costituisce punto autonomo della decisione: v., ad es., Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, Scavone, Rv. 271750) era stata sollecitata solo in udienza, in sede di conclusioni, e non nell'atto di appello, ove si erano chieste l'assoluzione dell'imputato e la riduzione della pena con i benefici di legge: secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (cfr., ad es., Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306;

Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368); osservato che la memoria difensiva reitera argomentazioni prive di fondamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm