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Ordinanza — n. 35701/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity as grounds merely reiterated appellate arguments without new legal issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35701/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marco Merlini's appeal inadmissible because his grounds were generic and merely reiterated arguments already addressed by the Court of Appeal. Merlini challenged the conviction under Articles 133 and 62 bis of the Criminal Code, but the court found no new legal issues raised. Consequently, the appeal was rejected, and Merlini was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and merely repeat the arguments of the lower court decision without raising new legal issues.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility reiterated appellate arguments Criminal Code provisions procedural costs award Cassation appeal rejection recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERLINI MARCO nato a SANREMO il 06/11/1979 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 3 maggio 2022 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza emessa il 21 giugno 2021 dal Gip del Tribunale di Imperia che dichiarava MERLINI Marco colpevole dei reati ascrittigli (art. 75 d.lgs. n.159 del 2011) e, ritenuti in continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e operata la diminuzione di pena per il rito, lo condannava ad anni uno e mesi quattro di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MERLINI Marco deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente n