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Ordinanza — n. 35561/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal by unqualified defense lawyer due to lack of standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35561/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed by a defense lawyer not authorized to practice before the Court. The appellant, Mangano Edoardo, had been convicted of a minor offense and appealed via an unqualified representative. The court ruled that only lawyers with specific authorization can file appeals at this level, rendering the filing void.

Regesto Legislator

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Art. 568 comma 5 cod. pen.; Only defense lawyers authorized to practice before the Supreme Court have standing to file appeals, and appeals by unqualified representatives are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of standing unqualified lawyer Supreme Court appeal procedural inadmissibility authorization requirement pagamento dell'ammenda oltraggio alla corte condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 568 comma 5 cod. pen.
art. 568 comma 5 cod. pen
art. 659 cod. pen
pen., nell'interesse di Mangano Edoardo, condannato alla pena di euro 300,00 di ammenda per il reato di cui all' art. 659 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGANO EDOARDO nato a TORINO il 24/04/1992 avverso la sentenza del 21/07/2021 del TRIBUNALE di CUNEOlato avviso alle parti2 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che l'appello trasmesso per competenza dalla Corte di Appello di Torino a Codesta Corte, ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod. pen., nell'interesse di Mangano Edoardo, condannato alla pena di euro 300,00 di ammenda per il reato di cui all' art. 659 cod. pen., è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 5000 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 5000 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il Co igliere estensore Il Presidente