Personal appeal to Cassation dismissed as inadmissible due to lack of legal standing under Law 103/2017.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the personal appeal filed by Di Chiara Mirko inadmissible because the appellant lacks legal standing to file such a petition directly. The court noted that under Law 103/2017, appeals must be signed by a qualified defense attorney, and the defendant's signature by a trusted lawyer does not alter the nature of the appeal. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 2017: The personal appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed directly by the accused or convicted person, as it must be signed by a defense attorney registered in the special roll.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CHIARA MIRKO nato a FERMO il 04/06/1976 avverso il decreto del 13/06/2022 del GIP TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; n
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Macerata ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione avverso decreto penale di condanna nei confronti di Di Chiara Mirko per il reato di cui all'art. 116 C.d.S..
2. Il Di Chiara ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.). La natura di ricorso personale, peraltro, non viene meno per effetto della sotto- scrizione del condannato da parte del difensore di fiducia (Sez. 4, Ord. n. 29202 del 30/05/2018, Gentili, non massimata).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo deter- minare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 apri