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Ordinanza — n. 35519/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for driving under influence, upholding lower court's discretion on non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35519/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Perin Gabriele inadmissible, confirming his conviction for driving under the influence. The appellant argued for a cause of non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code, but the court held that assessing such grounds requires a complex evaluation of specific case details like alcohol levels and speed. The lower court's decision was upheld because it correctly applied statutory criteria and provided logical reasoning, leaving no room for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The assessment of non-punishment grounds under Article 131 bis requires a comprehensive judicial evaluation of specific case circumstances, which falls within the discretion of the trial court and is not subject to cassation review absent logical flaws.

Parole chiave

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non-punishment grounds driving under influence judicial discretion cassation review limits alcohol level threshold gravi addebiti penali reati penali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Il Perin, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione di legge con riferimento all'omesso ricono- scimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen..
Art. 133 cod. pen.
Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative che rientrano tra i parame- tri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen..L'imputato si limita ad evidenziare alcuni elementi fattuali a sé favorevoli, i quali, con motivazione lineare e coerente, sono stati ritenuti irrilevanti.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
art. 131 bis cod. pen
Il Perin, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione di legge con riferimento all'omesso ricono- scimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen..
art. 133 cod. pen
Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative che rientrano tra i parame- tri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen..L'imputato si limita ad evidenziare alcuni elementi fattuali a sé favorevoli, i quali, con motivazione lineare e coerente, sono stati ritenuti irrilevanti.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'en- tità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERIN GABRIELE nato a PINEROLO il 06/06/1967 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 10 aprile 2019, con cui Perin Gabriele era stato condannato alla pena di giorni dieci di arresto e di euro milleottocento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), C.d.S..

2. Il Perin, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione di legge con riferimento all'omesso ricono- scimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen..

3. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine all'unico motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'en- tità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, la notevole divergenza del tasso alcolemico ri- scontrato rispetto alla soglia minima prevista per la punibilità del fatto, il rischio con- seguente alla guida ad elevata velocità in orario notturno e il precedente penale spe- cifico. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative che rientrano tra i parame- tri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen..L'imputato si limita ad evidenziare alcuni elementi fattuali a sé favorevoli, i quali, con motivazione lineare e coerente, sono stati ritenuti irrilevanti.

Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in