Cassation court dismisses appeal for non-punishment due to lack of occasionality in repeated preventive measure violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for failing to deposit a bail amount under preventive measures. The appellant argued for non-punishment based on the particular triviality of the offense, but the court found no occasionality given the defendant's numerous prior violations. Consequently, the conviction for the repeated breach of preventive obligations was confirmed, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011; The court establishes that non-punishment for particular triviality requires occasionality, which is absent when a defendant repeatedly violates preventive measure obligations.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZICONI MASSIMO nato a CITTA' DELLA PIEVE il 12/10/1967 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia che ha condannato Massimo Pizziconi, irrogandogli la pena di mesi due e giorni venti di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto a misura di prevenzione, non ottemperava, nel termine fissato, all'obbligo di deposito della cauzione di euro 500,00, commesso in Perugia il 4 dicembre 2018.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Massimo Pizziconi, che ha dedotto vizio di violazione di legge.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la Corte di appello ha dato congrua motivazione dell'esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, in ragione dell'assenza del requisito dell'occasionalità; rilevato, infatti, che, come affermato dalla Corte di appello, i plurimi precedenti depongono per una condotta di reiterata violazione delle prescrizioni dell'ordinamento; rilevato che i rilievi di ricorso non hanno aggredito specificamente il nucleo argomentativo centrale della statuizione; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il c nsigliere estensore Il pres