Italian Court dismisses appeals by two men refusing to identify to a train conductor for minor fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Aziza Promise and Idris Habeeb inadmissible regarding their conviction for refusing to provide personal details to a train conductor. The defendants argued that the lower court lacked motivation on liability and failed to consider the minor nature of the offense, but the court found the trial judge had thoroughly addressed these points. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 651 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals challenging convictions for refusing to identify to a train conductor are inadmissible if the lower court's reasoning sufficiently addresses liability, the absence of conditions for generic non-punishment, and the minor nature of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AZIZA PROMISE nato il 15/09/1983 HABEEB IDRIS nato il 15/02/1984 avverso la sentenza del 03/10/2022 del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Brindisi ha condannato alla pena di euro 150,00 di ammenda ciascuno Promise Aziza e Idris Habeeb per il reato di cui all'art. 651 cod. pen., per essersi rifiutati indebitamente di fornire indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, al capotreno delle Ferrovie dello Stato spa, addetto al controllo dei titoli di viaggio, in Brindisi il 25 agosto 2020.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, così riqualificati gli originari atti di appello, i difensori di Promise Aziza e Idris Habeeb, che hanno dedotto difetto di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, omessa dichiarazione della particolare tenuità dei fatti e determinazione della pena.
3. I ricorsi sono inammissibili. Rilevato che il giudice ha compiutamente motivato in ordine alla responsabilità (i due imputati conoscevano la lingua italiana e quindi erano in grado di comprendere la richiesta a cui opposero il rifuto), all'assenza delle condizioni per il riconoscimento delle generiche e della non punibilità per particolare tenuità; rilevato che i ricorsi non mettono in evidenza carenze di alcun tipo della motivazione o, ancora meno, vizi per violazione di legge; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il conS\ gliere estensore Il presi