Criminal appeal dismissed because the defendant waived the right to appeal on January 30, 2023.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived the right to challenge the lower court's judgment. The appellant, Palermo Gaetano, had formally renounced the appeal on January 30, 2023, which legally precluded him from filing a new request for cassation. Consequently, the court dismissed the procedural request and ordered the appellant to pay the associated court costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, lett. d) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A subsequent waiver of the right to appeal renders any subsequent appeal inadmissible, as the waiver constitutes a definitive renunciation of the right to judicial review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALERMO GAETANO nato a ERICE il 16/07/1992 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la -Te-APAm t sentenza del G.U.P. del Tribunale di~ emessa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale Palermo Gaetano era stato condannato alla pena complessiva di anni quattro, mesi quattro ed euro diciottomila di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il Palermo, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.
3. Il ricorso è inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che, in data 30 gennaio 2023 il ricorrente ha rinun- ciato all'impugnazione con atto personalmente sottoscritto e depositato dal difensore. La rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen..
4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro cinquecento. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 giugno 2023