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Ordinanza — n. 35344/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to waiver of non-punishment grounds during plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35344/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant waived the right to contest non-punishment grounds during the plea agreement at the appellate level. The appellant argued for a review of omitted evaluation regarding statutory causes for acquittal, but the court held that such waivers create preclusive effects on the entire proceedings, including the finality review. Consequently, the court ruled that the new procedural law limits second-instance cognition and bars subsequent challenges to these specific issues.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The waiver of causes for non-punishment during a plea agreement renders subsequent appeals regarding such grounds inadmissible, as the procedural law grants preclusive effects to the parties' dispositive power.

Parole chiave

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waiver of non-punishment plea agreement preclusion appeal inadmissibility Art. 599 bis c.p.p. procedural preclusive effect attenuazione della pena caso poco grave pena massima

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Bari, ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4
Legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., in- trodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez.
art. 599 bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Bari, ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha
103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv.
Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero
273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTALICO MASSIMILIANO nato a BARI il 07/08/1994 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdetravvtstrattelmrtil- udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Bari, ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. la pena com- plessiva di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro tremiladuecento di multa nei confronti di Bottalico Massimiliano in relazione al reato di cui all'artt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione per omessa valutazione circa l'esistenza di cause di proscioglimento.

3. In ordine all'unico motivo di ricorso, va osservato che è inammissibile il ri- corso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'inte- ressato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., in- trodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 giug