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Ordinanza — n. 35337/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific legal or factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35337/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Ceglie's appeal inadmissible because it failed to articulate specific legal or factual deficiencies in the lower court's reasoning. Ceglie argued the appellate judgment lacked sufficient motivation regarding the crime's qualification and sentencing, but the court found his complaints too generic. Consequently, the appeal was rejected, and Ceglie was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely expresses a general grievance about the lack of evaluation of an alternative thesis without specifying precise argumentative flaws or logical inconsistencies capable of affecting the probative weight of the evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievance lack of motivation cassation procedure specific arguments required privilegio di responsabilità verdetto di colpevolezza diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo
Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso
Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.
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Ordinanza — n. 12896/2023 — snpen
Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of statutory non-prosecution cause applicability. The court rejects the claim of non-punishability based on minor offense grounds. The appeal is declared inadmissible because the statutory cause of non-prosecution does not apply to the specific crime committed. The court rules that the defendant must pay procedural costs and a fine. The decision emphasizes strict adherence to statutory limits for non-prosecution causes. The court finds the lower court's reasoning legally sound and sufficient. The appeal fails due to the absence of qualifying circumstances for the defense. The judgment upholds the conviction and imposes financial penalties on the appellant. The court concludes that the legal arguments presented were fundamentally flawed. The decision reinforces the boundaries of criminal liability exemptions in Italian law.
Ordinanza — n. 43434/2021 — snpen
Italian Court dismisses appeal for generic lack of reasoning without specific critique of the lower court's decision.
Ordinanza — n. 37230/2021 — snpen
Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing under new procedural rules.
Ordinanza — n. 9583/2024 — snpen
Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal conviction and procedural exclusion.
Ordinanza — n. 47605/2022 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal claiming attempted theft was impossible due to car's electronic ignition system.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEGLIE GIUSEPPE nato a BARI il 14/03/1990 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 5 dicembre 2016, ha ridotto a mesi dieci di reclu- cA-A— sione ed euro mille di multa la pena inflitta nei confronti di Ceglie Giuseppe era stato condannato alla pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro mille di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il Ceglie ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo l'insuffi- cienza della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato e al tratta- mento sanzionatorio.

3. Con riferimento all'unico motivo di impugnazione, va osservato che il ricor- rente si limita a formulare una generica doglianza in relazione a vari aspetti dell'ap- parato argomentativo della sentenza impugnata, senza articolarla in termini suffi- cientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 gi