Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic mitigating circumstances not listed in Art. 448, para. 2-bis. The court ruled that denying generic mitigating circumstances is a matter of party choice in plea agreements, not a legal error subject to cassation review. The appeal was declared inadmissible because the requested relief falls outside the specific exceptions allowed for challenging plea agreement ratifications under Italian criminal procedure law. The court emphasized that such denials are part of the sanctioning treatment resulting from the parties' agreement, thus precluding cassation review on this ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance sentence ratifying a plea agreement, arguing that the denial of generic mitigating circumstances constituted an illegal penalty. The court held that under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, appeals against plea agreement ratifications are limited to specific grounds, excluding general legal errors regarding sentencing factors. Consequently, the denial of generic mitigating circumstances, being a result of the parties' choice in the plea, could not be raised as a ground for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 62-bis, c.p.; Art. 444, c.p.p.: Appeals against the ratification of a plea agreement are strictly limited to the specific exceptions enumerated in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, thereby excluding challenges based on the denial of generic mitigating circumstances as such issues fall within the scope of the parties' choice in the plea.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATUOZZO GENNARO nato a NAPOLI il 10/06/1977 avverso la sentenza del 06/12/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIerter-avvise-ali udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Matuozzo Gennaro, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di mesi otto di reclusione ed euro mille di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). In tale contesto, non vi è spazio, pertanto, per dedurre col ricorso per Cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che il diniego di circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. possa configurare un'ipotesi di illegalità della pena convenuta, trattandosi di un aspetto del trattamento sanzionatorio, costituendo esso il frutto della scelta delle parti.
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. t P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 giugn