Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise evidence omission in appeal act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The defense argued that the first-instance judge failed to consider crucial evidence regarding aggravating circumstances and sentencing calculations. The court rejected this claim because the omission was not raised in the act of appeal, which also challenged the legal qualification and conditional suspension benefits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 356 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the ground of omitted evidence acquisition was not raised in the act of appeal, which must also address legal qualification, sentencing, and suspension benefits.
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADDED RAMMI nato il 14/12/1999 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze ha riformato, parzialmente, rideterminando la pena inflitta all'imputato, la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo toscano, in data 10/12/2020, aveva riconosciuto RAMMI HADDED responsabile del reato di rapina aggravata in concorso; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, la difesa deduce la omessa acquisizione di una prova decisiva da parte del giudice di primo grado: il motivo è inammissibile perché non risulta che la questione fosse stata sollevata con l'atto di appello in cui si era lamentata la omessa considerazione delle dichiarazioni dell'imputato, la qualificazione giuridica del fatto, con particolare riferimento alla aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 -bis cod. pen., alla aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., al calcolo della pena ed al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 Il Consigliere Esten