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Ordinanza — n. 35206/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper grounds and failure to cite specific evidence defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35206/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense raised doubts about the factual reconstruction of the crime but failed to cite specific evidence defects under the relevant procedural code. The court rejected the generic complaints regarding sentencing and reclassification because they did not engage with the detailed reasoning provided by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606 cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 624 cod. pen.: An appeal must be grounded in specific legal violations or evidence defects; generic complaints or failure to confront the lower court's detailed reasoning renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal evidence defect procedural code violation generic complaint sentencing review prove acquisite illegalmente ricettazione abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen.
2 del ricorso) senza riuscire, invero, ad evidenziare profili di censura riconducibili nel perimetro delineato dall'art. 606 cod. proc. pen. a fronte della esaustiva e puntuale motivazione spesa dalla Corte di appello (cfr., pagg.
Art. 648 cod. pen.
La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo marchigiano, in data 19/11/2019, aveva riconosciuto GAETANO GARGIULO in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 624 cod. pen.
4-5); rilevato che il secondo motivo, nel dedurre la erronea omessa riqualificazione del fatto nella ipotesi delittuosa di cui all'art. 624 cod.
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo marchigiano, in data 19/11/2019, aveva riconosciuto GAETANO GARGIULO in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
2 del ricorso) senza riuscire, invero, ad evidenziare profili di censura riconducibili nel perimetro delineato dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 624 cod. pen
4-5); rilevato che il secondo motivo, nel dedurre la erronea omessa riqualificazione del fatto nella ipotesi delittuosa di cui all'art. 624 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGIULO GAETANO nato a TORRE DEL GRECO il 29/03/1983 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; A

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo marchigiano, in data 19/11/2019, aveva riconosciuto GAETANO GARGIULO in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui la difesa deduce violazione di legge ma, anche, e significativamente, "difetto di prova in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen." è formulato in termini non consentiti in questa sede; la difesa, infatti, espone una serie di "dubbi" sulla reale ricostruzione del fatto (cfr., in particolare, pag. 2 del ricorso) senza riuscire, invero, ad evidenziare profili di censura riconducibili nel perimetro delineato dall'art. 606 cod. proc. pen. a fronte della esaustiva e puntuale motivazione spesa dalla Corte di appello (cfr., pagg. 4-5); rilevato che il secondo motivo, nel dedurre la erronea omessa riqualificazione del fatto nella ipotesi delittuosa di cui all'art. 624 cod. pen., formula una censura generica perché non considera e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, invece, ha specificamente preso in esame la medesima doglianza (cfr., pag. 5 della sentenza) giudicandola priva di fondamento con argomentazioni del tutto ignorate nel ricorso; ritenuto che il terzo motivo del ricorso si limita ad una generica doglianza sull'esito del giudizio di valenza che è stato operato dai giudici di merito alla luce della personalità dell'imputato e di elementi di natura oggettiva di cui il ricorso, ancora una volta, non tiene affatto conto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

< dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023