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Ordinanza — n. 35205/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to non-compliant legal arguments and irrelevant factual claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35205/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Vincenzo Caterino inadmissible and ordered him to pay court costs. The defense argued for a violation of law regarding an unexamined witness and a change in legal qualification, but the court found these arguments either polemic or based on irrelevant conjectures. Consequently, the lower court's conviction for attempted extortion was upheld without modification.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 56 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the defense's arguments are merely polemical, fail to demonstrate a legal violation, or rely on factual elements irrelevant to the proposed legal reclassification.

Parole chiave

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inadmissible appeal attempted extortion unexamined witness legal reclassification court costs tentata estorsione atto sessuale con un detenuto abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
Art. 56 cod. pen.
art. 368 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATERINO VINCENZO nato a AVERSA il 02/08/1981 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Fermo, in data 24/06/2020, aveva riconosciuto VINCENZO CATERINO responsabile del delitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in merito alla mancata ammissione di un teste mai escusso in precedenza, è manifestamente infondato e, in realtà, formulato in termini non consentiti avendo la Corte territoriale motivato (cfr., pagg. 4-5) sulla richiesta difensiva con argomentazioni rispetto alle quali il ricorso si pone in termini di mera contrapposizione polemica non riuscendo ad evidenziare profili di violazione di legge ovvero di (pur non denunziato) vizio di motivazione; rilevato che il secondo motivo del ricorso è, a sua volta, del tutto aspecifico lamentando la difesa la mancata riqualificazione del fatto - contestato come tentata estorsione - nella fattispecie contemplata dall'art. 368 cod. pen. sulla scorta di elementi fattuali in realtà non pertinenti a siffatta difforme ricostruzione giuridica e, per altro verso, alla luce di considerazioni di natura meramente congetturale; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 Il C