Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35172/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to cite specific procedural vices under Art. 606 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35172/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense raised generic arguments regarding Article 192 of the Code of Criminal Procedure without identifying specific logical flaws or evidentiary issues. The court ruled that such complaints must strictly adhere to the requirements of Article 606, Paragraph 1, Letter (e) of the Code of Criminal Procedure, which limits admissible grounds to those manifestly illogical or contradictory in the reasoning itself.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 192 c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: Appeals based on generic allegations of procedural violations or evidentiary inadequacy are inadmissible unless they specifically demonstrate a lack of contradiction, manifest illogic, or failure to address facts within the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds Art. 606 c.p.p. manifest illogic procedural vices Cassation review evidentiary sufficiency motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 c.p.p.
e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione della legge penale in relazione all'art. 192 cod.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
ma finendo, in realtà, per proporre rilievi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett.
Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
ma finendo, in realtà, per proporre rilievi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett.
art. 192 cod. proc. pen
258153); non è infatti consentito dedurre la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis ed altro, Rv. 266924
(cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis ed altro, Rv. 266924;
Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile ed altri, Rv. 258153
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH WESS nato a PORDENONE il 01/11/1982 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bergamo, in data 29/11/2021, aveva riconosciuto HUDOROVICH WESS responsabile del delitto di cui all'art. 640 comma secondo n. 2 -bis cod. pen. e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione della legge penale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., è articolato in termini generici e, comunque, non consentiti: è infatti appena il caso di ribadire che non è certamente possibile articolare il ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ma finendo, in realtà, per proporre rilievi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis ed altro, Rv. 266924;

Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile ed altriRv. 258153); non è infatti consentito dedurre la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. con argomenti concernenti la inadeguatezza delle prove acquisite, on essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett.

e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame; il motivo è altresì generico perché non si confronta con la motivazione con cui la Corte di appello (cfr., pagg. 5-6 della sentenza) ha enumerato tutti gli elementi fattuali che convergevano verso la individuazione del ricorrente come responsabile del fatto; ritenuto che anche il secondo motivo del ricorso prospetta una censura formulata in termini non consentiti in questa sede e che si risolve nella affermazione di non condivisibilità (cfr., pag. 4 del ricorso) della pena inflitta senza riuscire ad evidenziare profili di manifesta illogicità o vizi motivazionali ricompresi nel perimetro tracciato dall'art. 606 cod. proc. peri.; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/202