Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35064/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as specific and inadmissible due to lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35064/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground of appeal, contesting the lower court's finding of criminal responsibility, was deemed specific only in reiterating arguments already rejected by the appellate court with correct legal reasoning. The court rejected the appellant's request to re-evaluate evidence or enter into a factual assessment, ruling that such arguments lacked novelty and failed to challenge the logical consistency of the lower court's decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are specific only in reiterating arguments already scrutinized and rejected by the appellate court, or if they seek to enter into a factual assessment outside the scope of the legality review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specific grounds reiterative arguments factual assessment legality review criminal responsibility court costs risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEDORO ANGELO nato a PESCARA il 27/06/1975 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; \

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 06/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pescara in data 04/02/2022 nei confronti di ANGELO MEDORO in relazione ai reati di cui agli artt. 81 comma secondo, 110, 494, 640, 61 n.

2) e 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in riferimento all'affermazione di penale responsabilità, è aspecifico in quanto reiterativo di rilievi già scrutinati e disattesi dai giudici del gravame con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in ordine all'attendibilità delle pp.00., le cui dichiarazioni sono state valutate dalla Corte territoriale come precise, puntuali, coerenti ed intrinsecamente attendibili).

La versione dei fatti offerta dalle persone offese risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalle persone offese né alcun interesse all'accusa da parte delle stesse. Rilevato che il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,