Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35033/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35033/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant merely criticized the lower court's reasoning without explicitly detailing the factual or legal errors, failing to establish a critical link to the original decision. Consequently, the court upheld the lower court's conviction and ordered the appellant to pay legal fees and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The appeal must explicitly state and argue the specific grounds for criticism regarding the facts or law; generic assertions without a critical connection to the lower court's reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Criminal Procedure Code inadmissible appeal lack of specific grounds Article 581 legal reasoning defect motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA GATTA LORENZO nato a FOGGIA il 31/10/1993 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 14 marzo 2022, in riforma della sentenza emessa in data 23 giugno 2015 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, ha condannato Lorenzo LA GATTA in relazione ai reati di tentata rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e tentato furto con strappo. Rilevato che il ricorrente lamenta, con i due motivi di impugnazione, violazione di legge, carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione e l'erronea applicazione di legge con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 giugno 2023 Il Consig/pér Estensore