Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35010/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against appellate sentencing decisions regarding theft and fraud charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35010/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Fabio Portella and Steno Tarquinii inadmissible. The appellate court had already reduced penalties for theft and fraud charges based on new evidence and a settlement agreement. The cassation court rejected arguments regarding evidentiary re-evaluation and excessive sentencing, ruling that these issues fall outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600, Art. 610 c.p.p.; Appeals against sentencing decisions under Art. 599-bis c.p.p. are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence or contest the proportionality of the penalty without alleging specific procedural violations.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals sentencing review evidence re-evaluation procedural violations cassation jurisdiction sanzioni pecuniarie riesame dell'entità pena modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
103 del 2017, il ricorso del Tarquinii deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 599-bis c.p.p.
e, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
Art. 648 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 707 cod. pen.
art. 648 cod. pen
art. 599-bis cod. proc. pen
e, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha diminuito la pena inflitta al secondo in relazione ai reati di cui agli artt.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PORTELLA FABIO nato a RIVOLI il 20/07/1998 TARQUINII STENO nato a PESCARA il 27/02/1957 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; .

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 14 settembre 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Torino, emessa in data 15 novembre 2021, nei confronti di Fabio Portella e Steno Tarquinii, ha ridotto la sanzione irrogata al primo per più episodi del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha diminuito la pena inflitta al secondo in relazione ai reati di cui agli artt. 624, 648 e 707 cod. pen. Considerato che l'unico motivo del ricorso presentato dal difensore del Portella, in punto di prova del contributo concorsuale dell'imputato, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 sui molteplici riscontri estrinseci alle dichiarazioni del coimputato); ritenuto che l'unica censura del ricorso presentato dal difensore del coimputato Tarquinii, con la quale si contesta l'eccessività della pena irrogata, anche in relazione agli aumenti per continuazione, non è consentita in quanto si prospettano vizi attinenti alla determinazione della pena che non sono trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); osservato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso del Tarquinii deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il