Cassation Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of concrete specificity and absence of specific procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants challenged the conviction for attempted murder and theft, arguing regarding the credibility of the victim and the legal qualification of the facts. The court rejected these arguments as lacking concrete specificity and merely attempting to re-evaluate evidence outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in identified procedural errors; generic requests to re-evaluate evidence or facts are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SULE3MANOVIC CAMCOL nato il 05/10/1984 HADZOVIC CEMILA nato a ALBANO LAZIALE il 26/06/1982 VIRDIS FRANCO nato a SASSARI il 15/07/1954 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 29 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Sassari, emessa in data 30 maggio 2018, nei confronti di Camcol Sulejmanovic, Cemila Hadzovic e Franco Virdis, condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen. Considerato che i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore dei coimputati, con i quali si contesta il giudizio di attendibilità della persona offesa nonché la qualificazione giuridica del fatto, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); osservato che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214;
Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492; Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 10 sull'attendibilità delle dichiarazioni della p.o. non costituita, anche alla luce dei molteplici riscontri; pagg. 11 e 12 sulla sussunzione nell'ipotesi di cui all'art.629 cod. pen. in ragione del pericolo prospettato, concreto e proveniente dagli agenti); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il