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Ordinanza — n. 35002/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35002/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision to reduce the sentence by failing to recognize a statutory mitigating circumstance. The court rejected this argument because the appeal lacked the required specificity, failing to critically analyze the lower court's reasoning or cite specific factual elements supporting the claim.

Regesto Legislator

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Art. 114 cod. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it contains only generic allegations without a critical analysis of the lower court's arguments or specific factual grounds justifying the censure.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity mitigating circumstance critical analysis procedural requirements partecipazione al reato abuso di alcol altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 114 cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.
Art. 581 cod. proc. pen.
pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 114 cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.
art. 581 cod. proc. pen
pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL ROSSO GIANFRANCO nato a MOLFETTA il 04/07/1988 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 20 gennaio 2022, riformando la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani, emessa in data 22 febbraio 2021, nei confronti di Gianfranco Del Rosso, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo b) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al concorso nel reato di rapina di cui al capo a). Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, non scandite dalla puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e dall'indicazione degli elementi di fatto a sostegno delle censure e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 giug