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Ordinanza — n. 34988/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for theft, ruling arguments exceed legitimate review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34988/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Rovello inadmissible regarding his conviction for theft. The appellant argued for a reclassification of the crime and the recognition of mitigating circumstances, but the court found these arguments lacked specific procedural grounds. Consequently, the court upheld the lower court's decision based on established jurisprudence regarding the limits of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 624 cod. pen.: Appeals challenging factual reconstruction or requesting new mitigating circumstances are inadmissible when they merely re-evaluate evidence without identifying specific procedural errors or travisamenti.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reclassification of crime mitigating circumstances denial limits of appellate review procedural error requirement attenuazione della pena omissione di soccorso oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 14 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Pistoia, emessa in data 9 marzo 2017, nei confronti di Antonio Rovello, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 624 cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, replicato con memoria del 29 maggio 2023, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 624 cod.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 14 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Pistoia, emessa in data 9 marzo 2017, nei confronti di Antonio Rovello, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 624 cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, replicato con memoria del 29 maggio 2023, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 624 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
pen., è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, Desideri
Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng
282955; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROVELLO ANTONIO nato a PRATO il 13/08/1994 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 14 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Pistoia, emessa in data 9 marzo 2017, nei confronti di Antonio Rovello, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, replicato con memoria del 29 maggio 2023, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 624 cod. pen., è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 sull'assenza di prova del concorso nel reato presupposto); ritenuto che il secondo motivo, pure replicato con la medesima memoria del 29 maggio u.s., inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489;

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4 sull'assenza di elementi positivamente valorizzabili, non potendosi considerare, a tal fine, il comportamento dell'imputato in quanto non leale né collaborativo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 giug