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Ordinanza — n. 34978/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding mitigation for damages, ruling partial restitution insufficient for full compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34978/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to apply mitigation for damages. The appellant argued for a reduction in sentence based on partial restitution, but the court found that returning only the stolen goods, done under police threat, did not constitute full compensation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 6 cod. pen.; The mitigation for damages requires total and effective compensation before trial, meaning partial restitution of stolen goods under duress is insufficient to trigger the statutory reduction.

Parole chiave

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mitigation for damages partial restitution total compensation requirement inadmissible appeal criminal procedure costs restituzione di prestazioni complementari quantificazione del torto morale risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 6 cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante del risarcimento del danno, è manifestamente infondato, poiché ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia
è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv.
Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini e altri
282793 - 01), inoltre il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice (Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSI MASSIMILIANO nato a TIVOLI il 14/05/1974 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20 dicembre 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Tivoli, pronunciata il 26 aprile 2022, che aveva condannato Ambrosi Massimiliano alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata estorsione e rapina. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante del risarcimento del danno, è manifestamente infondato, poiché ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.

è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793 - 01), inoltre il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice (Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini e altri, Rv. 254880 - 01); osservato che, nella specie, la Corte territoriale, a pagina 6, ha congruamente respinto la richiesta di applicazione della suddetta attenuante in quanto la mera restituzione della somma sottratta, peraltro intervenuta quando l'imputato si trovava presso la Stazione dei Carabinieri con l'evidente timore di essere perquisito, non costituiva risarcimento integrale del danno, secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 giugno 2023 Il Consiglie tensore Il