Italian Supreme Court dismisses appeal on appeal court's exclusive fact-finding power regarding violent obstruction and recidiva.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court held that the lower appellate court correctly exercised its exclusive authority to reconstruct facts and evaluate evidence concerning the violent act intended to obstruct a public official and the status of recidiva. Consequently, the appellate court's reasoning was deemed free from logical defects and based on sound inferential criteria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appeal against a judgment on facts and evidence is inadmissible when the lower court has provided adequate motivation based on correct inferential criteria and shared legal principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVIERO ROSALBA nato a RAVENNA il 09/07/1979 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Bologna, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato, su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, sia con riferimento alla finalità dell'atto violento oppositivo diretto ad ostacolare l'operato legittimo di un pubblico ufficiale e sia sulla rilevanza della recidiva ritenuta equivalente alle circostanze generiche;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 14 luglio 2023 ere estensore Il