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Ordinanza — n. 34667/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic grounds lacking specific correlation with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34667/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued for vices of motivation without providing specific correlations between the lower court's reasoning and the alleged errors. The court ruled that such vague assertions fail to meet the requirement of specificity mandated by established case law.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific correlation with the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic grounds appeal vices of motivation specificity requirement inadmissible appeal correlation reasoning motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARCO GIUSEPPE nato a PALERMO il 12/09/1975 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Marco Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo lo stesso meramente evocativo dei vizi enunciati; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impucinazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/0