Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Luigi Rella inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding the crime of resistance to a public official and in denying generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic and repetitive, noting that the Court of Appeal had already provided a detailed factual analysis of the flight and its dangers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in new facts or law; generic criticisms of factual findings or requests for mitigating circumstances without new evidence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RELLA LUIGI nato a ANDRIA il 24/06/1988 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Rella Luigi; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'insussistenza clel delitto di resistenza a pubblico ufficiale asseritamente consistente nella sola fuga del ricorrente risulta generico e riproduttivo di identica censura confutata con corretta analisi in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha descritto nei minimi dettagli la fuga ed il conseguente pericolo causato dalla stessa svoltasi per un lunghissimo tratto di tempo, per le vie cittadine e contromano con il preciso rischio di investire il pubblico ufficiale qualora costui non si fosse spostato dalla direzione del motociclo; rilevato che manifestamente infondato e generico risulta il motivo con cui si critica la parte della decisione che, conformemente alla valutazione del primo giudice, ha ritenuto di escludere la concessione delle attenuanti generiche per la ritenuta determinante assenza di elementi positivi al contempo valorizzando la non positiva personalità del ricorrente e la gravità della condotta, argomentazione che il ricorrente censura senza però riuscire ad evidenziare, anche in sede di legittimità, gli eventuali profili se del caso apprezzabili ai fini della richiesta attenuante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso