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Ordinanza — n. 34650/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation between challenged decision and appeal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34650/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Patrick Joseph inadmissible due to the generic nature of his legal grounds. The appellant argued for a violation of penal and procedural law regarding the lack of reasoning in the lower court's decision, but failed to provide specific correlations between the challenged decision and his arguments. The court ruled that without such specificity, the appeal violates the principle of aspecificity and is therefore rejected.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 363, c. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific correlation between the reasons cited in the challenged decision and the arguments presented in the appeal, falling into the vice of aspecificity.

Parole chiave

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generic grounds appeal aspecificity vice correlation requirement inadmissible appeal procedural violation motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363, c. 4 c.p.p.
Art. 363, c. 5 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATRICK JOSEPH nato il 25/12/1964 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Patrick Joseph; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge penale e processuale con riferimento alla ritenuta assente motivazione della decisione è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo lo stesso meramente evocativo dei vizi enunciati; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1