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Ordinanza — n. 34645/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds were already refuted by the Court of Appeal on facts and law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34645/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Paniconi Simone inadmissible because all cited grounds were already refuted by the Court of Appeal. The lower court had addressed issues regarding criminal responsibility for resisting a public official, the applicability of exemption clauses, non-punishment causes, and conditional sentence suspension. The supreme court upheld the appellate decision, noting the appellant's arguments lacked new legal or factual substance.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 640 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible when the grounds raised are merely reproductions of censure already refuted by the court of appeal with correct references to facts and law.

Parole chiave

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inadmissible appeal resisting public official exemption clause conditional sentence suspension repetitive censure reati contro la pubblica autorità pericolo di reiterazione polizia e ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
quanto all'esclusa esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., ha osservato come ineccepibile si presentasse l'azione del personale di polizia che non eccedeva i limiti delle proprie attribuzioni;
Art. 131-bis cod. pen.
quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha valorizzato la modalità concreta della condotta posta in essere ripetutamente nei confronti dei pubblici ufficiali intervenuti;
Art. 640 cod. proc. pen.
art. 393-bis cod. pen
quanto all'esclusa esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., ha osservato come ineccepibile si presentasse l'azione del personale di polizia che non eccedeva i limiti delle proprie attribuzioni;
art. 131-bis cod. pen
quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha valorizzato la modalità concreta della condotta posta in essere ripetutamente nei confronti dei pubblici ufficiali intervenuti;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANICONI SIMONE nato a ROMA il 13/03/1993 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Paniconi Simone; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso risultano riproduttivi di censure già confutate con corretti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che:

1) quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ha ritenuto integrato il reato ancor prima che intervenissero i propri parenti escludendo che si trattasse di reazione istintiva per difendersi dalla aggressione di costoro;

2) quanto all'esclusa esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., ha osservato come ineccepibile si presentasse l'azione del personale di polizia che non eccedeva i limiti delle proprie attribuzioni;

3) quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha valorizzato la modalità concreta della condotta posta in essere ripetutamente nei confronti dei pubblici ufficiali intervenuti;

4) quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, ha evidenziato le ragioni per cui doveva ritenersi insussistente una prognosi favorevole in ordine al rischio di recidiva senza alcun riferimento ai limiti legali a cui accenna eccentricamente il ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il