Italian court dismisses appeal for inadmissibility regarding nullity claims and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court ruled that nullity claims cannot be raised after a retrial, and generic mitigating circumstances require a substantive review which is not permitted here. Consequently, the appellant's arguments were rejected as they sought to relitigate issues already decided or barred by procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Nullity claims cannot be raised after a retrial, and generic mitigating circumstances require a substantive review not permitted in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUCCOLERI GIUSEPPE nato a CUASSO AL MONTE il 13/08/1963 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto non possono in sede di rinvio, men che mai dinanzi alla Corte di cassazione, dopo il giudizio di rinvio, dedursi nullità riferite al giudizio rescindente (Sez. 1, n. 12320 del 12/07/2016, Di Bello, Rv. 270054;
Sez. 5, n. 1419 del 09/07/1992, Frattini, Rv. 191868); Ritenuto che il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di una non arbitraria valutazione della Corte, che ha valorizzato i plurimi precedenti da cui il ricorrente è gravato, quale elemento ostativo; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente