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Ordinanza — n. 34278/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentence for public security surveillance violations, upholding one-year prison term.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34278/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Michele Martinelli inadmissible, upholding the lower court's reduction of his sentence to one year of imprisonment. Martinelli challenged the appellate court's re-evaluation of his conduct under public security surveillance laws, arguing for a lighter penalty based on the nature of the offense. The court rejected this, finding the investigative evidence univocally unfavorable and the original sentencing logic impeccable, thus refusing to entertain the defense's exemption claim.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the lower court's factual assessment and legal reasoning regarding public security surveillance violations are impeccable and exclude the possibility of alternative mitigating circumstances.

Parole chiave

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public security surveillance sentencing reduction appeal inadmissible appeal exemption from penalty procedural economy responsabilità penale dei minori responsabilità penale impunità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 81, second comma, cod. pen.
Art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016
(Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, "fushaj, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI MICHELE nato a BARI il 24/05/1974 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 17 febbraio 2023, con la quale la Corte di appello di Bari, in riforma della decisione impugnata, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio irrogato a Michele Martinelli, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in un anno di reclusione. Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti il 24 novembre 2013, peraltro non contestati da Martinelli, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla sua posizione, essendo incontroverse le violazioni della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che gli era stata applicata dal Tribunale di Bari il 13 febbraio 2013.

Ritenuto che il trattamento sanzionatorio irrogato a Michele Martinelli discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati e tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento ulteriori valutazioni, l'esimente invocata, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione della condotta illecita del ricorrente, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, "fushaj, Rv. 266591 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Michele Martinelli deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q.114. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i