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Ordinanza — n. 34253/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses prisoner's appeal regarding digital device purchase authorization under Italian prison regulations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34253/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Rapisarda inadmissible, upholding the lower court's decision to deny his request for a digital music player and CDs. The prisoner argued for the purchase based on personal use, while the prison administration contended that security risks regarding resource allocation and device safety justified the denial under specific prison regulations. The court ruled that the administrative decision was legally sound because the prison could not guarantee the security of such devices, thereby validating the refusal to authorize their acquisition.

Regesto Legislator

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Art. 40, comma 1, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230; Art. 41-bis Ord. pen.: The prison administration may lawfully deny authorization for the acquisition and detention of compact discs and digital readers when security measures cannot be ensured due to the impact on institutional organization and resource allocation.

Parole chiave

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prisoner rights prison security digital devices administrative denial penitentiary regime security measures resource allocation gestione di diritti digitali

Disposizioni normative citate

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Art. 40, comma 1, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Ritenuto che secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 1, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230: «Ai detenuti e agli internati è consentito usare solo un apparecchio radio personale.
Art. 41-bis Ord. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero della Giustizia, Rv. 283819 - 01
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA SALVATORE nato a PATERNO' il 01/12/1955 avverso l'ordinanza del 01/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TC)RINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa 1 11 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Torino accoglieva il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria contro l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, deliberata il 9 novembre 2022, che autorizzava Salvatore Rapisarda ad acquistare un lettore digitale e i compact disk musicali da ascoltare. Ritenuto che secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 1, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230: «Ai detenuti e agli internati è consentito usare solo un apparecchio radio personale.

Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori nastri e di compact disc portatili, per motivi di studio o di lavoro». Ritenuto che, tenuto conto della richiamata disposizione, il Tribunale di sorveglianza di Torino accoglieva il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, facendo corretta applicazione del principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «l:n tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41 -bis Ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero della Giustizia, Rv. 283819 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Salvatore Rapisarda deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023. I