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Ordinanza — n. 34248/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming criminal continuance due to heterogeneous crimes and long time span.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34248/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Mario Lo Presti's appeal inadmissible regarding his request for criminal continuance. The court found the alleged crimes heterogeneous and committed over a wide timeframe from 2016 to 2019, lacking the necessary preordination. Consequently, the court ruled that such repeated offenses reflect habitual criminality rather than a unified criminal plan.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Criminal continuance requires homogeneous offenses with preordination, which is absent when crimes are heterogeneous, widely spaced in time, and reflect habitual criminality rather than a unified criminal plan.

Parole chiave

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criminal continuance homogeneous offenses preordination requirement habitual criminality time span analysis Cassazione appeal inadmissible appeal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 26 gennaio 2023, con la quale la Corte di appello di Catanzaro rigettava la richiesta avanzata da Mario Lo Presti, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 26 gennaio 2023, con la quale la Corte di appello di Catanzaro rigettava la richiesta avanzata da Mario Lo Presti, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI MARIO nato a ROSSANO il 29/01/1972 avverso l'ordinanza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 26 gennaio 2023, con la quale la Corte di appello di Catanzaro rigettava la richiesta avanzata da Mario Lo Presti, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da Mario Lo Presti e della notevole ampiezza dell'arco temporale in cui i reati di cui si controverte erano stati commessi dal condannato, compreso tra il 2016 e il 2019, che impediva di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Lo Presti, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a cilelinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Mario Lo Presti deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso