Cassation court dismisses appeal against suspended sentence, ruling procedural request for alternative penalty was properly granted.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Alessandro Ambrosi's appeal inadmissible regarding his request for a reassessment of the suspended sentence. Although Ambrosi argued the lower court's evaluation of the conditions for the alternative penalty was incongruous, the court noted his written submissions explicitly requested either semi-detention or a fine, which the appellate court had granted. Consequently, the court rejected the claim for a new evaluation as it contradicted the specific alternative measures already applied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal must be dismissed if the lower court's decision aligns with the specific alternative penalty measures explicitly requested by the appellant in the retrial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSI ALESSANDRO nato a TORINO il 30/01/1990 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 16 dicembre 2022, con la quale la Corte di appello di Torino, decidendo a seguito dell'annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, sostituiva la pena detentiva irrogata ad Alessandro Ambrosi per il reato di cui al capo A della rubrica con la misura della semidetenzione per la durata di sei mesi. Ritenuto che il ricorso di Ambrosi, pur censurando l'incongrua valutazione dei presupposti per la concessione della sanzione sostitutiva applicata dalla Corte di merito, chiede una rivalutazione del trattamento sanzionatorio, che risultava quantificato nel rispetto delle indicazioni enmeneutiche fornite dalla Suprema Corte, in sede di annullamento con rinvio (Sez. 2, n. 37689 del 08/07/2014, Dori, Rv. 260327 - 01;
Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636 - 01). Ritenuto, per altro verso, che nelle conclusioni scritte presentate dalla diesa del ricorrente, nel giudizio di rinvio svoltosi davanti alla Corte di appello di Torino, era stata chiesta la concessione della :semidetenzione o, in alternativa, la sanzione sostituiva della pena pecuniaria; richiesta in conformità della quale la Corte territoriale si pronunciava. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Alessandro Ambrosi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il