Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34219/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded substantive merit criticisms on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34219/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's sentencing decision, arguing for a recalculation of the penalty after recognizing the continuation of execution. The court rejected these arguments as manifestly unfounded substantive criticisms that do not justify reopening the sentencing calculation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal manifestly unfounded for substantive merit criticisms regarding sentencing is inadmissible when the lower court's reasoning is congruent and no new grounds for recalculation exist.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal substantive merit criticism sentencing recalculation continuation of execution manifestly unfounded riesame dell'entità pena condono delle spese procedurali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCARELLI FRANCESCO nato a NAPOLI il 25/09/1980 avverso l'ordinanza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; tue, Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché svolgente censure di merito in punto di rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento della continuazione in executivis, dal giudice a quo congruamente motivata, senza che a tal fine assuma rilievo la dosimetria riguardante i concorrenti nei medesimi reati; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/