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Ordinanza — n. 34218/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being purely merit-based arguments against expulsion order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34218/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ramirez Morales Nelly Mabel inadmissible. The appellant argued against the surveillance court's confirmation of her expulsion order, but the court found her arguments addressed only substantive merits rather than procedural defects. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a surveillance court order confirming an expulsion measure is inadmissible if it contains only arguments of pure merit without raising procedural objections.

Parole chiave

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surveillance court appeal expulsion order confirmation inadmissible merit arguments procedural defect requirement Cassation inadmissibility espulsione di familiari divieto di espulsione dei cittadini misura di allontanamento nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMIREZ MORALES NELLY MABEL nato il 11/12/1982 avverso l'ordinanza del 30/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che le ragioni, che hanno indotto il Tribunale di sorveglianza a confermare la misura di sicurezza dell'espulsione, sono puntualmente esposte nell'ordinanza suindicata con argomenti esaustivi e logici ; che, a confutazione, il ricorrente adduce argomentazioni di puro merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/05