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Ordinanza — n. 34208/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic criminal and sentencing arguments lack legal relevance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34208/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for criminal responsibility and sentencing leniency, but the court found these arguments to be entirely generic and unintelligible. Consequently, the court rejected the appeal because the submissions failed to meet the threshold of legal relevance required for consideration.

Regesto Legislator

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Art. 75 comma 2 d.lgs. n. 159/2011; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible when the grounds raised are so generic and abstract that they fall below the threshold of legal relevance and comprehensibility required for judicial examination.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic legal arguments criminal responsibility sentencing mitigation procedural costs Cassa delle ammende threshold of relevance sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 75 comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANZI SAVINO nato a BARLETTA il 22/07/1980 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per i reati di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminati/motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi, l'uno in punto di rilevanza penalistica della condotta, l'altro in materia di attenuanti generiche e dosimetria della pena, risultano in tutta evidenza assolutamente generici, ai limiti della comprensibilità stessa delle censure; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente all pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/0