Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding weapon functionality and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment finding him guilty of possessing a common firearm, arguing against the established functionality of the weapon and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the functionality was adequately argued, the stable relationship with the object existed, and the sentence was near the statutory minimum despite prior criminal records.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, specifically when the court has correctly established the functionality of the weapon, the stable relationship with the object, and the existence of prior criminal records justifying the denial of mitigating circumstances.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANZA LUCA MARCO nato a CASARANO il 07/1Cl/1994 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di detenzione di arma comune da sparo; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che essi sono manifestamente infondati: - il primo, perché la funzionalità dell'arma è in sentenza adeguatamente argomentata, come pure la sussistenza della stabile relazione con la cosa e il sottostante dolo di tipo solo generico; - il secondo, perché le attenuanti generiche sono state correttamente negate sulla base degli esistenti precedenti penali, mentre la pena irrogata si è attestata in prossimità dei minimi edittali; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2