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Ordinanza — n. 34063/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for insufficient motivation, ruling generic complaints inadmissible under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34063/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Figgini and Pecunia inadmissible due to extreme generality. The lower court had convicted the defendants of aggravated theft, excluding specific aggravating circumstances while granting generic mitigating ones. The appellate court rejected the claim that the judgment lacked sufficient reasoning, citing the procedural requirement for specific motivation.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 5, cod. proc. pen.: Appeals based solely on the insufficiency of motivation are inadmissible if they fail to specify concrete grounds for the alleged defect.

Parole chiave

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inadmissible appeals insufficient motivation generic complaints procedural code criminal appeal specific reasoning court of cassation altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 360, n. 5, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIGGINI GIUSEPPE nato a MAZARA DEL VALLO il 21/08/1984 PECUNIA ELISABETTA nato il 31/01/1990 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 11 dicembre 2019 che, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante, aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Figgini e di Elisabetta Pecunia per il reato di furto aggravato e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia,: - che i ricorsi degli imputati, che lamentano la insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili in quanto estremamente generici; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M, Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27